La Corte di Cassazione ne lo ha chiarito nella sentenza n. 17195 del 11 agosto 2011.
In caso di rapporto stabile e duraturo di convivenza da parte di uno degli ex coniugi, il presupposto per la riconoscibilità di un assegno di mantenimento a carico dell’altra parte viene meno e pertanto l’assegno di mantenimento può essere sospeso. In caso di interruzione del rapporto di convivenza tale assegno divorzile dovrà essere di nuovo corrisposto.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu acconsenti.OkLeggi di più