L’uso irregolare dei giorni di permesso dal lavoro previsti dalla legge 104/1992

Utilizzare illegittimamente i permessi lavorativi per l’assistenza ad un famigliare invalido, previsti dalla legge 104 del 1992 può far scattare il licenziamento del dipendete oltre al reato di truffa ai danni dello Stato. Anche se è stato annullato l’obbligo di fornire assistenza in maniera continuativa ed esclusiva al parente portatore di handicap, non è possibile utilizzare tali permessi per tutta la giornata per scopi personali. Rimane pertanto necessario dedicare una parte della giornata ad accudire l’invalido.

La sentenza di Cassazione 54712/16 del 23.12.16 stabilisce che durante i giorni di permesso è possibile svolgere attività personali e ricreative ma a condizione che non sia esclusivamente lo scopo del permesso richiesto.

Precedentemente la normativa prevedeva che tali permessi fossero dedicati all’assistenza continuativa dell’invalido. Il nuovo orientamento invece prevede che non è più necessario trascorrere l’intera giornata al servizio del famigliare, ma al tempo stesso non è previsto che il dipendete utilizzi il permesso per starsene a casa tutto il giorno o per fare una gita fuori città.

Tali comportamenti oltre a rientrare nella fattispecie definibili come “infedeli” nei confronti del datore di lavoro che possono portare se reiterati al licenziamento, rientrano anche nella truffa ai danni dello Stato e più precisamente all’INPS. Infatti parte della retribuzione del lavoratore durante i gironi del permesso in oggetto, viene pagata dall’istituto di Previdenza. Tale reato pertanto sarà perseguibile d’ufficio una volta scoperto e segnalato.

L’investigatore privato può venire incontro a tutte le aziende che per vari motivi sospettano che un dipendete utilizzi indebitamente tali permessi. Infatti avvantaggiarsi illegittimamente di tali giorni retribuiti oltre ad arrecare un danno economico all’ente di Previdenza Sociale arrecano un danno all’azienda stessa dal punto di vista economico dovendo in primo luogo sostenere parte della retribuzione del dipendente infedele oltre a sobbarcarsi l’onere di eventuali sostituzioni per sopperire alla forza lavoro che è venuta momentaneamente a mancare.

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