La Cassazione ribadisce la linea dura contro i fannulloni

Con la se ntenza n. 44912, nel quale sancisce il fatto che il contratto di lavoro no attribuisce né al datore di lavoro né al dipendente il potere od il diritto all’autogestione dell’orario.

Nel caso in questione un funzionario comunale dopo aver timbrato il cartellino si recava a lavorare presso il negozio della figlia.

Secondo la Cassazione “la prestazione d’opera da parte del lavoratore in favore di terzi concorrenti costituisce il una violazione dell’obbligo di fedeltà che, se è irrilevante sotto il profilo penale, integra il reato di truffa se svolta nell’orario normale, da parte del soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge altra attività”.

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