L’obbligo di fedeltà è un dovere solamente per chi ha contratto il matrimonio (art. 143 c.c.) e la conseguenza del suo mancato rispetto è l’addebito.
Da questa dinamica sono escluse le coppie di fatto che non sono tenute a rispettare il dovere di fedeltà.
Ad ogni modo è esclusa ogni possibilità di risarcimento dei danni morali da parte del coniuge traditore (ed ovviamente anche da parte dell’amante); vi è però la possibilità di poter ottenere un minimo di soddisfazione, nel caso in cui il tradimento sia stato perpetrato alla luce del sole, tanto da intaccare l’immagine della persona tradita che viene pertanto bersagliata dai commenti e dalle voci di popolo.
Perciò il danno riconosciuto a seguito di un tradimento coniugale è solamente quello relativo alla reputazione e può considerarsi rilevante, quando il tradito viene a sapere della relazione del coniuge da terzi (come amici o colleghi) e comunque in un ambiente di riferimento sociale in cui è ben inserito.