Investigatore Privato: I Requisiti

Le attività sono regolate secondo lo schema seguente:

Investigatore Privato Requisiti: Art. 5 D.M. 269/2010

Può indagare e raccogliere informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale).

L’investigatore privato in ambito aziendale

Può indagare e raccogliere informazioni richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.

L’investigatore privato in ambito commerciale

Può indagare e raccogliere informazioni richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo).

L’investigatore privato in ambito assicurativo

Può indagare e raccogliere informazioni richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi.

L’investigatore privato in ambito di indagini difensive

Può indagare e raccogliere informazioni finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;

L’investigatore privato in ambito di indagini di informazioni commerciali

Può indagare e raccogliere informazioni richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. – nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.

L’investigatore privato è una delle attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).

Assumono particolare rilevanza, all’interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell’investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l’utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all’attività investigativa di controllo e pedinamento.
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