Mantenimento coniuge. Sospensione dell’assegno di mantenimento se si accerta che l’ex convive.
La Corte di Cassazione con la sentenza 6855/2015 ha precisato un concetto già esposto nel 2011 con la sentenza 17195, secondo cui l’assegno di mantenimento coniuge non deve essere più corrisposto se chi ne beneficia si è ricostruito una famiglia, sia pure di fatto e non di diritto.
La convivenza, quindi, si trasforma, in una vera e propria “famiglia di fatto” se assume i connotati di stabilità e continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello del matrimonio con la conseguenza che mentre, quindi, un nuovo matrimonio fa cessare automaticamente il diritto al mantenimento coniuge divorziato all’assegno, nel caso di “famiglia di fatto” sarà necessario un accertamento ed una pronuncia giurisdizionale.
Un passaggio importante nella sentenza riguarda poi il richiamo alla giurisprudenza nettamente maggioritaria che spiega il fenomeno come una sorta di “sottomissione” del diritto all’assegno di mantenimento coniuge divorzile che potrebbe riproporsi in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto.
La Suprema Corte, per contro, riesaminando la questione ha ritenuto come appaia sicuramente più coerente l’affermazione che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residuo di solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente accompagnata dall’assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive alla famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando ogni obbligo verso la prole).